Indicazioni ministeriali per l’ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri

Indicazioni ministeriali per l’ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri

Il decreto legislativo che modifica diverse parti del Testo unico sull’immigrazione e sulle condizioni degli stranieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023.

In conformità con la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio datata 20 ottobre 2021, nuove disposizioni sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati sono state introdotte con l’abrogazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

Le principali novità riguardano l’ampliamento del gruppo di lavoratori che possono entrare in Italia tramite questo canale, (come ad esempio gli stranieri già presenti in Italia come lavoratori stagionali o i beneficiari di protezione internazionale), la durata del contratto e l’importo annuo lordo del salario previsto.

Anche i requisiti per i titoli richiesti sono meno rigidi; non viene richiesto solamente un titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma anche una qualifica professionale di livello superiore pertinente alla professione indicata nell’offerta di lavoro.

Saranno inoltre previste delle modifiche alla procedura di rilascio del nulla osta, agevolazioni per il ricongiungimento familiare e per la mobilità lavorativa dei titolari di carte blu rilascate da altri Stati dell’UE, insieme a iniziative per favorire l’impiego e il reinserimento dei titolari di Carta Blu UE.

Questi ultimi potranno svolgere attività di lavoro autonomo in parallelo ad un lavoro dipendente qualificato e cercare un nuovo impiego in caso di disoccupazione.

Dopo le modifiche apportate all’art. 27-quater del T.U.I., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce istruzioni dettagliate sulla procedura da seguire per presentare le domande agli Sportelli Unici per l’Immigrazione da parte dei datori di lavoro.

Contenuto della domanda

La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, da presentare presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve includere il documento di verifica relativo alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Dovranno anche essere presentati i documenti relativi all’alloggio, la richiesta nominativa, il contratto di soggiorno proposto, l’impegno a comunicare eventuali modifiche e la dichiarazione di conformità all’art. 24-bis, comma 2 del T.U.I.

La domanda da presentare preso lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve contenere, a pena di rifiuto, i seguenti elementi:

 La proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante dalla durata minima di sei mesi per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al c. 1, dell’art. 27 quater;

 Il titolo di istruzione o una qualifica professionale di livello post-secondario, ovvero l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda;

 I requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 206/2007, se si tratta di professioni regolamentate che richiedono l’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi gestiti da enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all’accertamento delle specifiche professionalità;

 L’importo annuale della retribuzione, indicato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante, che non può essere inferiore a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda rilevata dall’ISTAT.

Adempimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver completato i requisiti dell’art. 22, c. 2 del T.U.I. oppure notifica al datore di lavoro il rifiuto della stessa.

Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione insieme al datore di lavoro per firmare il contratto di soggiorno e successivamente richiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente.

Al momento della firma del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che è entrato in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro e il visto d’ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti tramite i sistemi informatici regionali.

Il datore di lavoro stesso dovrà dimostrare di aver effettuato la comunicazione obbligatoria presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della firma del contratto di soggiorno.

Adempimenti della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno “Carta
Blu UE”

Il permesso di soggiorno viene rilasciato in seguito alla firma del contratto di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 5-bis T.U.I. e alla notifica obbligatoria ai servizi competenti tramite i sistemi informatici regionali. Ha una validità di due anni per contratti a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più 3 mesi, negli altri casi.

La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di Paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale riporta la dicitura “Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)” nel campo “annotazioni”.

Nel caso in cui la protezione internazionale venga revocata, al termine della validità della Carta Blu UE o al momento della prima richiesta di aggiornamento delle informazioni o della fotografia, viene rilasciata su richiesta una nuova Carta Blu UE.

Se la Carta Blu UE è rilasciata per competenze professionali non incluse nell’allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, nel campo “annotazioni” verrà indicata la dicitura “Professione non elencata nell’allegato I”.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo utilizzando il sistema informatizzato disponibile per tutte le altre procedure gestite dagli Sportelli Unici.

Per inviare le domande online sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/, è necessario avere un’identità SPID o la CIE. Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile accedere all’area dedicata alla Richiesta Moduli e selezionare il modulo per richiedere il nulla osta al lavoro per ottenere la Carta Blu Ue (Modulo BC).

Per facilitare la rapida valutazione delle domande presentate, nel modello di richiesta è stata prevista la possibilità di allegare la documentazione probatoria necessaria tramite una funzione di caricamento.

Questa documentazione potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per presentarla di persona, ma sarà necessario esibirla in originale al momento della firma del contratto di soggiorno.

Palermo, Roma, 30 aprile 2024

Avv. Dott. Angelo Pisciotta