Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta devono essere eseguite con mezzi tracciabili

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta devono essere eseguite con mezzi tracciabili

La legge di Bilancio 2025 (la 207/2024) all’articolo 1, commi 81-83 introduce delle novità in materia di spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.

In pratica, il pagamento degli stessi deve avvenire mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, da parte del datore di lavoro, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente.

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.

In pratica, il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito, personale o aziendale per fare fronte alle spese correnti, quali il taxi e il ristorante.

Ricordiamo che, la trasferta è uno spostamento temporaneo del lavoratore dalla normale sede di lavoro ad altro luogo di lavoro. Il lavoratore è obbligato ad andare in trasferta su comando unilaterale del datore di lavoro ed in caso di rifiuto può essere soggetto a procedura disciplinare.

L’articolo 51, comma 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le «altre spese», quali le spese di lavanderia, parcheggio, eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino

all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza necessità che siano documentate.

In attesa di chiarimenti ufficiali, queste spese sembrerebbero fuori dal campo di applicazione della nuova normativa e relative penalizzazioni.

Normalmente, per compensare il disagio durante i periodi di trasferta i CCNL prevedono il pagamento di una indennità di trasferta e/o il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per vitto, alloggio, viaggi o trasporto.

In caso di mancato pagamento con mezzi tracciabili delle spese sostenute in trasferta si ritiene che il datore di lavoro debba comunque procedere al rimborso delle spese sostenute dal dipendente, tuttavia, tali spese saranno assoggettate a imposte e contributi.

Il lavoratore, in sostanza, riceverà delle somme nette inferiori rispetto agli importi effettivamente spesi. In alternativa, come trattamento di miglior favore, il datore di lavoro potrebbe rimborsare gli importi sostenuti senza pagamento tracciato lordizzandoli per neutralizzare gli effetti sul netto in busta paga.

Si segnala anche l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 54 del TUIR, per effetto del quale, fermo restando i limiti previsti ai commi 5 e 6 (ovvero il 75 per cento per spese di alberghi e ristoranti entro il tetto massimo del 2 per cento dei compensi percepiti), le spese dei lavoratori autonomi per prestazioni alberghiere, somministrazione di pasti, trasporti effettuati tramite taxi o NCC, qualora analiticamente

addebitate al cliente, e i rimborsi per trasferte, possono essere dedotte solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili.

Inoltre, come sopra anticipato, il comma 3-bis dell’articolo 95 del TUIR, prevede anche per le imprese, che le spese di vitto e alloggio dei propri dipendenti e collaboratori, così come i rimborsi analitici per le spese di trasporto, saranno deducibili dal reddito di impresa soltanto se pagate con mezzi tracciabili.

Infine, le modifiche all’articolo 108, comma 2, del TUIR, introducono un ulteriore obbligo per quanto riguarda la deducibilità da parte delle società delle spese di rappresentanza, il cui pagamento dovrà essere eseguito con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

3 gennaio 2025

Avv. Dott. Angelo Pisciotta