Circolare Decreto Sostegni bis

Circolare Decreto Sostegni bis

Circolare Decreto Sostegni bis

Decreto Legge del 25 maggio 2021 n.73

 

SOMMARIO

  1. Contributi a fondo perduto;
  2. Proroga pagamento contributi previdenziali artigiani e commercianti;
  3. Proroga sospensione licenziamenti;
  4. Contratto di solidarietà;
  5. Contratto di rioccupazione;
  6. Bonus dipendenti stagionali, turismo e spettacolo;
  7. Indennità operai agricoli;
  8. Bonus affitti;
  9. Sospensione cartelle esattoriali;
  10. Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni;
  11. Proroga moratorie prestiti bancari;
  12. Contratto di espansione;
  13. Agevolazioni alle esportazioni;
  14. Esteso il limite massimo alle compensazioni;
  15. Possibilità di emettere note di variazione per i creditori di imprese fallite;
  16. Credito d’imposta per le sanificazioni;
  17. Riscossione Sicilia viene assorbita da Agenzia delle Entrate Riscossione;

 

  1. Contributi a fondo perduto;

L’art.1 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, detto Sostegni-bis, mira a sostenere, con un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto, i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, colpiti dall’emergenza Covid-19.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto con il D.L. 41 del 22 marzo 2021, per coloro i quali ne hanno già fatto richiesta.

Non vi sarà la necessità di presentare ulteriori domande, poiché la somma verrà erogata        automaticamente sul conto corrente in precedenza indicato nell’istanza, oppure, nel caso in cui con la prima domanda tale contributo sia stato richiesto quale credito d’imposta, anche esso sarà automaticamente riconosciuto nella stessa forma.

È riconosciuta la possibilità per il contribuente di valutare in modo alternativo il calcolo del contributo a fondo perduto, non tenendo più conto della riduzione del fatturato così come in precedenza prevista dal D.L. Sostegni, bensì, tenendo conto del calo del dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30% tra due periodi:

  • 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
  • 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

In quest’ultimo caso, si dovrà presentare una nuova domanda all’Agenzia dell’Entrate, riportando i dati del calo del fatturato nel periodo di riferimento alternativo sopra menzionato.

 

Si precisa che, se dall’istanza per il riconoscimento del contributo risulta che la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta o credito d’imposta, invece se emerge un contributo inferiore, si ha diritto, comunque, alla cifra già ricevuta dal Decreto Sostegni di marzo.

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando le stesse percentuali del primo Sostegni, ovvero:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Possono accedere al nuovo contributo anche coloro che non hanno potuto beneficiare del primo contributo Sostegni, assumendo come riferimento i parametri temporali del contributo alternativo e rientrando nella richiesta di bonus maggiorato, ovvero, con una variazione alle percentuali, definite sempre in relazione ai ricavi/compensi, rispetto a quelle precedenti:

  • 90 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 70 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Ricordiamo che rimane invariata la lista dei soggetti a cui il contributo NON spetta:

  • ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno cessato l’attività;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

 

Sono ancora da definire i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza per la richiesta dei contributi.

 

Infine, si ricorda che il contributo a fondo perduto NON è pignorabile.

 

  1. Proroga pagamento contributi previdenziali artigiani e commercianti;

L’art. 47 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, detto Decreto Sostegni-bis, conferma il messaggio dell’Inps nr. 1911 del 13 maggio 2021, in cui comunica la proroga della scadenza del versamento della prima rata dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni.

 

Si precisa che, l’Inps, oltre tale proroga, comunica anche un esonero parziale dei contributi previdenziali, disposto già in precedenza dalla Legge di Bilancio 2021, per i contributi previdenziali dell’anno 2021 dovuti da:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri;
  • autonomi iscritti alla gestione separata INPS;
  • professionisti con cassa previdenziale ordinistica;
  • medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid.

 

Tenuto conto della parzialità dell’esonero, quest’ultimo è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riproporzionato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

 

In particolare, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e professionisti iscritti alle casse di previdenza private, per poter beneficiare di tale agevolazione devono avere i seguenti requisiti:

  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 000 euro.
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria.

 

Si precisa che, tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato attività nel corso del 2020.

 

In tutti i casi, l’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

I soggetti che hanno già versato e beneficiano dell’esonero potranno richiedere il rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.

 

Le domande per l’esonero contributivo devono essere inviate:

  • all’Inps entro il 31 luglio 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata;
  • alle Casse private entro il 31 ottobre da parte dei professionisti iscritti agli Ordini;
  • entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.

 

  1. Proroga sospensione licenziamenti;

Il nuovo Decreto Sostegni Bis ha previsto una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti per i soli datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale.

 

In particolare, l’art.40 al comma 4 del c.d. Decreto “Sostegni”, prevede il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, per tutti i datori di lavoro che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale.

 

Ulteriore misura confermata anche nel Decreto ‘’Sostegni bis’’ riguarda la sospensione di tutte le procedure di licenziamento sia individuale sia collettivo pendenti che erano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

 

Pertanto, in virtù di quanto disposto dall’art. 40 del Decreto Sostegni bis, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

 

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

 

Infine, il Decreto Sostegni bis conferma che il blocco dei licenziamenti non operai nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. Si stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione dell’attività del datore di lavoro. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI);
  • ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI);
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Rimangono, infine, esclusi dal divieto di licenziamento previsto dal Decreto ‘’Sostegni bis’’ i licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, nonché la possibilità per il lavoratore di rassegnare le dimissioni, eseguendo le procedure telematiche, e si considerano altresì valide le dimissioni per giusta causa. Queste rimangono, di fatto, attualmente, le possibilità per recedere dal contratto di lavoro.

 

  1. Contratto di solidarietà;

Nell’alveo dei nuovi provvedimenti messi a punto dal Governo nazionale, nell’ambito nel decreto Sostegni bis, viene anche ritoccato il contratto di solidarietà.

 

Il contratto di solidarietà nasce come strumento utilizzato dalle aziende onde evitare il ricorso a misure più drastiche come le procedure di licenziamento. Infatti, la ratio del contratto di solidarietà è quella di salvaguardare l’occupazione ed evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

 

I datori di lavoro ed i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale possono stipulare contratti di solidarietà interna, o “difensivi”, aventi ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro.

 

Quindi, onde evitare i licenziamenti, le aziende riducono l’orario di lavoro e conseguentemente il costo del lavoro.

 

Il contratto di solidarietà, in senso lato, ha subìto, nel corso degli anni notevoli modificazioni. Originariamente, erano previsti due differenti tipi di contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi. Il contratto di solidarietà espansivo è stato superato dal contratto di espansione.

 

Ad oggi, della originaria formulazione è rimasto in vigore il contratto di solidarietà difensivo.

 

La novella, contenuta nell’art. 40 del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021, si rivolge ai datori di lavoro privati destinatari dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

 

Tale strumento, dunque, rappresenta un trattamento speciale di integrazione salariale.

 

Le aziende che intendono accedere a tale misura possono stipulare accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Successivamente, potranno accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (e dunque il 26/05/2021) e il 31 dicembre 2021.

 

Gli accordi potranno prevedere una riduzione media oraria che non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Analogamente, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

 

I lavoratori, a fronte della riduzione subìta, riceveranno un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.

 

Per tali trattamenti non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del datore di lavoro che è esonerato dal versamento del contributo addizionale.

 

Il ricorso a tale forma di sostegno preclude, naturalmente, alle aziende, per tutto il periodo di durata del trattamento, l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Tali limitazioni non si applicano solo nei casi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa o fallimento nel caso in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’attività.  Il decreto non lo menziona ma, a parere dello scrivente, sono esclusi anche i licenziamenti per giusta causa.

 

Le modalità di presentazione della domanda ed i relativi termini saranno, come di consueto, stabiliti da una circolare esplicativa dell’INPS di prossima pubblicazione.

 

  1. Contratto di rioccupazione;

Il Decreto Sostegni bis introduce una serie di novità in materia di lavoro e previdenza al fine di consentire la ripresa delle attività economiche e la salvaguardia dei posti di lavoro delle categorie di cittadini più deboli e maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica Covid- 19

 

In particolare, l’art. 41 istituisce, in via eccezionale, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

 

Il contratto di ricollocazione deve essere stipulato in forma scritta i fini della prova, e condizione necessaria per l’assunzione con tale tipologia contrattuale è la definizione, con il consenso delle parti, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

 

Infatti, si tratterebbe di un contratto a tempo indeterminato, legato alla formazione, con la previsione di un progetto formativo individuale di durata pari a sei mesi.

 

Al termine del periodo di inserimento, le parti posso recedere dal contratto con l’obbligo del preavviso decorrente dal medesimo termine. Qualora nessuna delle parti decida di recedere dal rapporto di lavoro, esso continua a proseguire quale ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

L’assunzione tramite contratto di ricollocazione dà diritto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, all’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di sei mesi. Dall’esonero del versamento dei contributi sono esclusi i contributi e i premi dovuti all’INAIL.

 

Al termine della durata di sei mesi del progetto formativo, il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

 

Inoltre, tale esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti all’assunzione non abbiano proceduto ad effettuare procedure di licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo.

 

È importante sottolineare che, il licenziamento del lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, e/o il licenziamento, nei sei mesi successivi all’assunzione del lavoratore “rioccupato”, di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato nel medesimo livello e categoria del lavoratore assunto con il contratto di ricollocazione, comporta per il datore di lavoro la revoca dell’esonero con il recupero del beneficio già usufruito.

 

Infine, è utile evidenziare che il beneficio contributivo è stabilito nel limite massimo di importo pari a euro 6.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, e per la cui concreta applicazione dell’incentivo saranno necessarie istruzioni da parte dell’INPS.

 

  1. Bonus dipendenti stagionali, turismo e spettacolo;

L’articolo 42 del decreto legge in commento prevede un’ulteriore indennità una tantum in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

 

6.1 Settore turismo e stabilimenti termali

In particolare, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.600 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che tali lavoratori:

  1. abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né percettori di NASpI alla stessa data.

 

La medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

  • ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
  1. titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione o di rapporti di lavoro dipendente.

 

6.2 Lavoratori non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali

Ma la norma intende tutelare anche lavoratori non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Infatti, la stessa indennità è riconosciuta anche:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione in genere che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
  • lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021. Gli stessi devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Per accedere al beneficio, tutti i lavoratori sopra elencati non devono essere titolari di rapporti di lavoro subordinato, né di pensione.

 

6.3 Settore dello Spettacolo

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con un reddito, riferito all’anno 2019, non superiore a 75.000 euro, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • con un reddito, riferito all’anno 2019, non superiore a 35.000 euro e con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

 

La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

 

6.4 Settore dello Sport

È erogata un’indennità in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

In particolare, è previsto il riconoscimento di un’indennità pari:

  • ad euro 2.400, ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva superiori ai 10.000 euro annui;
  • ad euro 1.600, ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva compresi tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • ad euro 800, ai soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva inferiori ai 4.000 euro annui.

 

Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui sopra, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro (dipendente e assimilato, autonomo, pensione, con esclusione dell’assegno di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza.

 

6.5 Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati del settore turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

 

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, in caso di fruizione di tale beneficio, il datore di lavoro non potrà, sino al 31 dicembre 2021, accedere alle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo.

 

La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità dio presentare domanda di integrazione salariale per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’efficacia delle disposizioni sulla concessione del beneficio in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  1. Indennità operai agricoli;

Il decreto sostegni bis riconosce ai lavoratori agricoli, in presenza di specifici requisiti, un’indennità una tantum di importo pari ad euro 800,00.

I soggetti interessati, per poter richiedere l’indennità prevista all’art. 69 del D.L 73/2021, al momento della presentazione della domanda, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

  1. devono avere un contratto a tempo determinato;
  2. devono aver effettuato nel corso del 2020 almeno 50 giornate di lavoro agricolo;
  3. non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
  4. non devono essere titolari di una pensione.

 

Tale indennità, si legge nella norma citata, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); è incompatibile sia con il reddito di cittadinanza che con il reddito di emergenza e non è cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo.

 

La domanda per la richiesta dell’indennità deve essere presentata all’INPS entro il 30 giungo 2021 tramite il portale dell’Istituto o avvalendosi della collaborazione di un Caf o enti di patronato.

 

  1. Bonus affitti;

Ai sensi dell’art.4 del DL n.73 del 25 maggio 2021, cosiddetto Decreto Sostegni bis, viene reintrodotto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, già istituito in precedenza con l’art.28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

 

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta per i canoni di locazione sostenuti e, pertanto già pagati, che riguardano i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

 

Si precisa che, la misura del credito resta invariata, rispetto a quanto disposto dal Decreto Rilancio e, pertanto pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività e regolati da contratti di locazione, sublocazione o di leasing;
  • 50% dell’ammontare mensile del canone di locazione, solo per le strutture turistico-ricettive.
  • 30% dell’ammontare mensile del canone di locazione in caso di affitto di azienda;

 

Il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi inferiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

La condizione primaria per poter fruire dell’agevolazione fiscale è la seguente: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 deve essere inferiore ad almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Pertanto, rispetto a quanto previsto dalla precedente agevolazione, non si considera più il confronto mese per mese, ma si tiene conto dello scostamento medio mensile intervenuto nei due periodi sopra indicati.

 

Si precisa, tuttavia, che il confronto mese con mese tra il 2021 ed il 2019, resta ancora in vigore per le sole imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il cui credito d’imposta spetta fino al 31 luglio 2021. La condizione resta invariata, rispetto a quanto previsto dall’art.28 del Decreto Rilancio, e prevede una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

 

In assenza di ulteriori chiarimenti, si ritiene che il credito d’imposta possa, oltre all’utilizzo diretto in compensazione, essere ceduto a terzi, incluso il locatore, fino al 31 dicembre 2021.

 

Infine, la normativa precisa che, per i soggetti che hanno iniziato attività a partire dal 1° gennaio 2019 il credito d’imposta spetta direttamente, senza che sia necessario il requisito del calo del fatturato.

 

  1. Sospensione cartelle esattoriali;

L’Art.9 del Decreto Sostegni-bis DL n. 73/2021 del 25 maggio 2021, ha previsto tra l’altro, la proroga al 30 giugno 2021 del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione.

 

Nello specifico, viene posticipato dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine finale della sospensione dei pagamenti dei debiti derivanti da cartelle emesse dall’Agente di Riscossione scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e relativi a:

  • avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito dell’Inps;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali.

 

I debiti sopra citati, dovranno essere pagati, senza alcuna applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine della sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021, oppure, richiedendo una rateazione, come previsto dalle precedenti disposizioni.

 

Sino al 30 giugno 2021, sono anche sospese le notifiche di cartelle di pagamento, e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

 

Tuttavia, tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione fra il 1° maggio 2021 e il 25 maggio 2021, (entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis), rimangono validi, anche se sospesi sino al 30 giugno 2021.

Sono altresì sospese fino al 30 giugno 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a euro 5.000,00.

 

  1. Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni;

Il Decreto Sostegni bis, entrato in vigore il 26 maggio 2021, ha previsto, sulla scia degli interventi normativi degli ultimi mesi, una ulteriore sospensione alla procedura di pignoramento presso terzi su pensioni e stipendi, coerentemente, peraltro, al sistema di tutela già garantita dal nostro ordinamento per i fruitori di tali somme.

 

Invero, com’è noto, il pignoramento di crediti incontra specifici limiti nel caso in cui si voglia agire su somme di denaro corrisposte a titolo di pensione e stipendio.

 

In particolare, il VII comma dell’art. 545 del Codice di procedura civile circoscrive la pignorabilità delle somme pensionistiche alla parte eccedente la misura massima dell’assegno sociale mensile, aumentato della metà e soltanto nella misura di un quinto di tale importo (a meno che non si tratti di più debiti di diversa natura, nel qual caso la somma sarà pignorabile sino alla metà), assicurando, pertanto, l’intangibilità del minimo vitale.

 

Per quanto riguarda, invece, il pignoramento dello stipendio, ferma restando, in linea generale, la pignorabilità di un quinto dello stesso, il successivo VIII comma dell’articolo citato, disciplina il caso specifico in cui il pignoramento avvenga in data successiva rispetto all’accredito dello stipendio sul conto del lavoratore/debitore.

 

In tale caso, sarà pignorabile solo la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale.

 

Orbene, con il Decreto Sostegni bis, i pignoramenti presso terzi sopra descritti sono sospesi sino al 30 giugno 2021, prorogando, di fatto, il periodo di sospensione già disposto, a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, dapprima con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020) e successivamente con il Decreto Sostegni (Decreto-Legge n.41 del 22 marzo 2021).

 

  1. Proroga moratorie prestiti bancari;

Il Decreto Sostegni Bis, pubblicato in data 26 maggio 2021 in Gazzetta Ufficiale, all’art. 16, prolunga fino al 31 dicembre 2021 l’insieme di misure di sostegno finanziario garantite dallo Stato per le Piccole e medie imprese (PMI) danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e che versano in una posizione debitoria nei confronti di banche o intermediari finanziari.

 

L’estensione riguarda le fattispecie di cui all’art. 56 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il Decreto Cura Italia) e successive modifiche.

 

In particolare:

  • per le aperture di credito a revoca e per prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo (di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata NON possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021;
  • i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e il piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   è dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalità, secondo modalità che assicurino  l’assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti;

 

L’agevolazione, ove applicabile, è circoscritta alla sola quota capitale e per usufruirne bisognerà presentare opportuna richiesta attraverso il meccanismo di autocertificazione previsto dall’ art. 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.

 

Sono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini per l’accesso al Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale S.p.A. costituito dall’art. 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

 

Risulta prorogata anche la procedura di richiesta per l’escussione della garanzia da parte degli intermediari finanziari sulle quote di credito sospese dalla norma. Le richieste per l’escussione della garanzia per tutti gli importi o canoni sono pertanto sospesi fino al 31 dicembre 2021.

 

  1. Contratto di espansione;

Il contratto di espansione è un intervento rivolto alle grandi imprese come propulsore di crescita interna e della competitività in ambito esterno.

 

La spinta alla crescita è dettata dalla necessità, per le imprese richiedenti, di inserire nel “contratto di espansione” la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità ed un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare ed aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili.

 

Il Decreto Sostegni bis prevede l’estensione del contratto di espansione alle aziende con almeno 100 dipendenti riducendo le soglie dimensionali previste per il 2021 dalla scorsa Legge di Bilancio di 500 e 250 unità; sia per quel che riguarda la riduzione dell’orario che per quel che riguarda lo scivolo ai fini pensionistici.

 

Il contratto di espansione è un intervento rivolto alle grandi imprese come propulsore di crescita interna e della competitività in ambito esterno.

 

La spinta alla crescita è dettata dalla necessità, per le imprese richiedenti, di inserire nel “contratto di espansione” la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità ed un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare ed aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impego delle risorse disponibili.

 

Poiché inizialmente l’intervento, per la sua natura sperimentale, era limitato agli anni 2019 e 2020, potendo quindi essere avviato anche nel corso del 2020, può produrre i suoi effetti anche nel corso del 2021, ferma restando la durata massima dell’intervento pari a 18 mesi.

 

Il contratto di espansione ha natura gestionale e prevede, accanto all’incremento occupazionale volto all’acquisizione di nuove professionalità, la riduzione dell’orario di lavoro per il personale in forza insieme ad un piano di formazione e riqualificazione, nonché uno scivolo pensionistico per i lavoratori più anziani.

 

Le imprese interessate ad attivare i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione devono avviare una procedura di consultazione sindacale che coinvolge il Ministero del Lavoro, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

 

Il contratto di espansione deve contenere il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione e la programmazione temporale delle assunzioni, l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante ed relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento anticipato di pensione.

 

In particolare, nel contratto l’impresa deve esplicitamente indicare il numero dei lavoratori che programma di assumere, distinti per qualifica e profilo professionale, e la tipologia del contratto di lavoro offerto che deve essere a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante.

È parte integrante del contratto di espansione, il progetto di formazione e di riqualificazione.

 

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.

 

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

 

Per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

 

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma in argomento, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore.

 

Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata.

 

Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

 

Il datore di lavoro esodante deve consegnare alla Struttura territoriale presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui al programma di esodo.

 

La predetta Struttura territoriale, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca. L’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro.

 

In caso di mancato versamento, l’Istituto procede a notificare al datore di lavoro un avviso di mancato pagamento.

 

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

 

Si prevede ancora che la prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

 

  1. Agevolazioni alle esportazioni;

L’articolo 11 del Decreto in commento ha incrementato di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, le dotazioni del Fondo 394/81, introdotto dalla Legge omonima e, di euro 400 milioni, per lo stesso anno, le dotazioni del cd. Fondo per la promozione integrata introdotto, invece dal Decreto Cura Italia.

 

In particolare, il Fondo 394/81, gestito da SIMEST per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, costituisce un importante strumento finanziario a supporto delle imprese che riscontrano difficoltà di accesso al credito, attraverso l’ottenimento di finanziamenti a tasso agevolato senza l’obbligo di prestazione di garanzie.

Tali finanziamenti, sono erogati esclusivamente al fine di accrescere la propensione all’internazionalizzazione delle aziende nella fase post-Covid e sono quindi concessi nell’ambito delle strategie di internazionalizzazione per quelle imprese che intendono estendere la propria operatività a tutti i paesi sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea.

 

È opportuno precisare, comunque, che tutti gli interventi riguardano esclusivamente le PMI e le società quotate caratterizzate da una media capitalizzazione (c.d. MidCap) costituite sotto forma di società di capitali. Inoltre, ogni intervento prevede delle condizioni di accesso ed importi massimi finanziabili differenti.

 

In merito a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo in commento, invece, bisogna fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto Cura Italia, il quale ha previsto l’istituzione del Fondo per la promozione integrata.

 

L’articolo 11 del Decreto Sostegni- Bis, al secondo comma, prevede oggi, la concessione, fino al 31 dicembre 2021, di cofinanziamenti erogati, nel limite del 10%, a fondo perduto, e comunque per un importo massimo finanziabile pari al 25% di quanto concesso ai sensi dalla legge 394/81 all’articolo 2.1.

 

Si evidenzia, comunque, che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto, le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

  1. Esteso il limite massimo alle compensazioni;

All’art. 22 il nuovo Decreto amplia, per l’anno 2021, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai contribuenti titolari di partita IVA, ovvero intestatari di conto fiscale. Quest’ultimo è un conto intestato al contribuente ed aperto automaticamente presso l’ufficio di riscossione competente per il territorio in cui vengono registrati tutti i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte. Lì vengono annotati crediti e debiti del titolare di partita IVA nei confronti del fisco ed anche gli eventuali rimborsi dovuti.

 

Con il termine compensazione si intende l’uso dei crediti erariali o verso la Pubblica Amministrazione per il pagamento di tributi a debito. Tale operazione avviene attraverso l’utilizzo del modello F24.

 

Si ricorda che, sino alla soglia di euro 5.000, la compensazione può essere liberamente effettuata. Al superamento di tale soglia invece, è necessaria la presentazione della dichiarazione per il quale è maturato il credito in esame e, ad essa, deve essere apposto il visto di conformità da parte del professionista incaricato della trasmissione. Si noti, inoltre, che il credito potrà essere usato in compensazione dopo almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione anzidetta.

 

Il limite ai crediti rimborsabili a cui fa riferimento la norma è limitato ai soggetti intestatari di conto fiscale.

 

Dunque, tenuto conto delle precedenti delucidazioni, l’art. 22 del Decreto in esame, innalza il limite annuo ai crediti compensabili o rimborsabili precedentemente previsto dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000 dal valore di euro 700.000 a 2 milioni di euro.

 

Ogni cittadino titolare di partita IVA potrà quindi, rispettando i criteri precedentemente esposti, compensare i crediti maturati fino a un massimo di due milioni di euro in un anno solare.

 

  1. Possibilità di emettere note di variazione per i creditori di imprese fallite;

L’art. 18 del nuovo Decreto Sostegni- bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26 maggio 2021, ha apportato delle modifiche all’art. 26 DPR 633/1972.

 

La norma in epigrafe ha infatti introdotto la possibilità di anticipare al momento di apertura delle procedure concorsuali la facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente a quest’ultimo di recuperare l’imposta originariamente versata allo Stato, a fronte di una fattura emessa e non incassata in tutto o in parte.

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il decreto prevede che i soggetti che vantano crediti nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali possano operare una nota di variazione ai fini Iva sin dall’apertura della procedura, senza dover quindi attendere la conclusione infruttuosa della stessa.

 

Tale variazione normativa si è resa necessaria poiché la durata media delle procedure concorsuali in Italia risulta superiore a dieci anni, ed in virtù di ciò i giudici comunitari, al fine di applicare correttamente la normativa Iva, non hanno ritenuto opportuno subordinare il recupero fiscale dell’Iva versata all’infruttuosità delle procedure concorsuali.

 

Il comma 5 dell’art.26 del Testo Unico IVA, così come modificato, prevede l’obbligo di registrazione della variazione da parte del cessionario/committente, salvo nel caso in cui quest’ultimo sia assoggettato ad una procedura concorsuale.

 

Viene altresì introdotto il comma 5-bis, con il quale, nel caso in cui, successivamente agli eventi che hanno dato luogo al diritto alla variazione in diminuzione dell’imposta, il corrispettivo sia stato pagato, in tutto o in parte, il cessionario/committente ha diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

 

È stato altresì introdotto all’art.26 del DPR 633/1972 il comma 10-bis, il quale prevede che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

È opportuno attenzionare questi limiti temporali in quanto, sulla scorta di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

 

Le disposizioni che consentono di emettere la nota di variazione si applicano anche nei casi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, per es. pignoramento.

 

Infine, l’Iva non pagata dal debitore non grava sulla procedura concorsuale, nel senso che l’organo della procedura non deve procedere all’annotazione nel registro delle vendite. In altre parole, mentre il cedente/prestatore recupera l’Iva corrispondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non ne diventa specularmente debitrice nei confronti dell’Erario, sicché è quest’ultimo a farsi carico dell’imposta non versata.

 

Tutte le disposizioni di cu sopra si applicheranno nei casi in cui il cessionario/committente sia sottoposto a procedura concorsuale in data successiva a quella di entrata in vigore della presente norma.

 

 

  1. Credito d’imposta per le sanificazioni;

L’art.32 del DL n.73 del 25 maggio 2021 ha reintrodotto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale), fino ad al raggiungimento di un credito pari ad euro 60.000.

 

Tra i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione rientrano gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi anche gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dall’art.13-quater, c.4 del DL 34/2019, con espresso riferimento ai contratti di “locazione breve”.

 

Per ottenere il credito d’imposta previsto, la normativa fornisce un elenco esaustivo con tutte le spese che rientrano nell’agevolazione fiscale, tra cui spese per:

  1. la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa;
  2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
  3. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività esercitate dai soggetti sopra elencati;
  4. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  5. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  6. l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  7. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito d’imposta generato potrà essere utilizzato alternativamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la relativa spesa oppure direttamente in compensazione tramite modello F24.

 

Si precisa che, la normativa consente la compensazione orizzontale (ai sensi dell’art.17 del Dlgs 241/1997), permettendo in questo modo di utilizzare il credito per compensare debiti di diversa natura (come ad esempio: contributi fissi INPS, debiti IVA, imposte sul reddito etc.).

 

Non si applicano i limiti annuali di euro 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art.1, c.53, della L. 244/2007) ed il limite di 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione (art.34 L.388/2000).

 

Inoltre, tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e del valore della produzione ai fini IRAP.

La misura non è ancora operativa in quanto per le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Riscossione Sicilia viene assorbita da Agenzia delle Entrate Riscossione;

All’art.76 del Decreto Sostegni-bis n. 73 del 25 maggio 2021, il legislatore ha previsto che, con decorrenza dal 30 settembre 2021, “Riscossione Sicilia Spa” sarà sciolta e, dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla finanziaria regionale 2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nella Regione Sicilia sarà affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

 

Da tale data, Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa.

 

Per garantire ed assicurare la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione nella Regione Sicilia, è inoltre stabilito che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze necessarie al loro svolgimento, dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia Spa, passerà alle dipendenze di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Pertanto, dal 1° ottobre 2021 chi riceve un avviso di pagamento dall’Agente della Riscossione riceve, in allegato con esso, anche il bollettino RAV (Ruoli Mediante Avviso), che fa riferimento alle somme a ruolo da pagare entro 60 giorni dalla notifica.

 

Quindi, non vi sarà più il doppio passaggio, avviso e cartella.

 

Si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito alle modalità di gestione e pagamento delle cartelle già notificate dalla Riscossione Sicilia Spa, nonché delle richieste di rateazione, Rottamazione Ter, Saldo e Stralcio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

 

Palermo, 27 maggio 2021                                                            Avv. Dott. Angelo Pisciotta