Bonus di 100 euro con la tredicesima

Bonus di 100 euro con la tredicesima

Con la Legge del 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del D.L. 113/2024, è stato introdotto un Bonus una tantum di euro 100,00 per i lavoratori dipendenti che, per l’anno 2024, siano in possesso di determinati requisiti – di seguito elencati – e che verrà corrisposto unitamente alla tredicesima mensilità.

DESTINATARI DEL BENEFICIO E REQUISITI D’ACCESSO

Il Bonus Natale spetterà, su domanda, a tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

  1. essere in possesso di un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore ad € 28.000,00. Si considerano nell’anno 2024 le somme percepite entro il 12 gennaio 2025, in considerazione del cosiddetto principio di cassa allargato secondo cui si considerano percepiti dal dipendente, e quindi tassabili nel periodo d’imposta, anche i compensi riferibili all’anno precedente ma corrisposti entro la suddetta data;
  2. essere in possesso di imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente. Ai fini del riconoscimento del Bonus, è necessaria la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d’imposta 2024. Ciò, in quanto l’imposta potrebbe poi risultare azzerata, a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d’imposta;
  3. avere il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 TUIR. Pertanto, ai fini della percezione del Bonus, per essere considerati a carico del contribuente, è richiesto che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, e con innalzamento ad € 4.000,00, nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Si precisa, altresì, che rimangono esclusi i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti come, ad esempio per citarne alcuni a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori occasionali e che al fine di poter beneficiare dell’indennità è necessario che le tre condizioni sussistano cumulativamente.

Con riferimento al requisito reddituale di cui al punto 1 che precede, la circolare dell’Agenzia dell’Entrate 19/E del 2024 ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, utile alla determinazione delle agevolazioni fiscali, è necessario prendere in esame l’ammontare del c.d. reddito di riferimento, incluso il Bonus in oggetto, unitamente ai seguenti elementi:

  • I redditi assoggettati a cedolare secca;
  • I redditi assoggettati a imposta sostitutiva, in applicazione del regime forfetario per coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni;
  • i redditi da collaborazione (es. co.co.co.).
  • La quota di agevolazione ACE;
  • La quota esente dei redditi agevolati, la c.d agevolazione per i ricercatori residenti all’estero;
  • La quota esente dei redditi agevolati fiscalmente ossia la c.d agevolazione per i lavoratori “impatriati”.

Sono, invece, esclusi dal calcolo del reddito complessivo, i redditi relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, per i quali è prevista la deduzione di un importo, fino all’ammontare della rendita catastale e rapportato al periodo dell’anno in cui è presente tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso della predetta unità immobiliare, così come stabilito dall’art. 10, comma 3 bis, TUIR.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 3, è bene precisare che gli effetti giuridici dell’istituto delle Unioni Civili sono stati del tutto equiparati a quelli derivanti dal matrimonio così come stabilito dalla legge n. 76/2016, c.d Legge Cirinnà. Di conseguenza, il Bonus Natale spetterà anche ai lavoratori che hanno instaurato un’unione civile con il proprio partner.

Inoltre, in riferimento al nucleo familiare, si precisa che per essere considerato monogenitoriale devono sussistere, alternativamente, le seguenti condizioni:

  • decesso dell’altro genitore;
  • mancato riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte dell’altro genitore;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Nelle tre ipotesi sopra elencate, il Bonus spetterà all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. Nei casi in cui sia presente un unico genitore, si precisa, che l’ipotesi di convivenza more uxorio non impedisce di beneficiare del Bonus de quo.

Qualora il figlio, fiscalmente a carico, sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, l’indennità non spetterà:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Il riconoscimento del Bonus Natale sarà subordinato alla espressa richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che alleghiamo alla presente, di sussistenza congiunta dei requisiti reddituali e familiari e, dunque, del diritto al riconoscimento del medesimo, allegando altresì il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo cosiddetto monogenitoriale.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2024, il lavoratore abbia avuto due o più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, la richiesta andrà presentata al datore di lavoro che materialmente erogherà il Bonus con la tredicesima mensilità allegando, oltre a quanto su indicato, anche le Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo di 100,00 euro, qualora il lavoratore avesse in essere più contratti di lavoro dipendente part – time, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto, non abbia ricevuto il Bonus potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. In sede di dichiarazione dei redditi, il Bonus potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 e, quindi, a coloro a cui è stata erogata la tredicesima mensilità prima dell’istituzione dell’indennità.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

A seguito della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà l’indennità una tantum spettante, unitamente alla tredicesima mensilità, non prima di avere effettuato il controllo dei requisiti, di cui sopra, richiesti ai fini dell’erogazione dell’indennità.

Il credito scaturito dalle somme erogate al lavoratore sarà recuperato sotto forma di crediti da utilizzare in compensazione nel Modello F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del Bonus Natale con il Codice Tributo che verrà istituito dalla Agenzia delle Entrate.

Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, dovrà sempre verificare la spettanza della stessa e qualora non spettante, provvederà al recupero del relativo importo già erogato.

Il datore di lavoro, che erogherà il bonus con la tredicesima mensilità, sarà tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione del lavoratore, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Infine, si precisa che il Bonus Natale non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (sarà, dunque, un importo netto).

Avv. Dott. Angelo Pisciotta