Al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività, posti in CIG o in mobilità, la legge n. 33 \ 2009 ha istituito in favore delle aziende che non rientrano tra le destinatarie dei benefici previsti dalla legge n.223 \ 1991, la possibilità di godere di agevolazioni contributive, qualora queste si prendano carico di assumere tali lavoratori senza esserne obbligati.
L'ammontare dell'incentivo di cui può godere il datore di lavoro, è pari al trattamento spettante al lavoratore al netto dei contributi previdenziali pari al 5,84 % per tutto il periodo di integrazione.
Affinchè il datore di lavoro possa usufruire di tali agevolazioni è necessario il rispetto di alcune condizioni, ovvero, che il datore di lavoro non abbia sospeso l'attività per crisi aziendale, ristrutturazione o usufruisca del beneficio dell'integrazione salariale, e che non debba avere ridotto il numero dei dipendenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, fermo restando che debba avere regolarità contributiva.
Le assunzioni che danno diritto ad usufruire dell'incentivo possono avvenire sia mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sia mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, full-time o part-time. Nel caso in cui il contratto di lavoro con il quale è stato assunto il lavoratore rientri tra quelli per i quali il datore di lavoro possa godere di altre agevolazioni, quest'ultimo potrà usufruire di entrambi i benefici.
Tra i primi adempimenti ai quali il datore di lavoro deve far fronte, vi è quello dell'invio della comunicazione di inizio rapporto al centro per l'impiego il giorno prima dell'inizio dello stesso
Una precisazione da tenere in considerazione, consiste nel fatto che per godere di tali benefici è necessario dapprima che il datore di lavoro invii alla sede INPS competente la dichiarazione di responsabilità, mediante la quale l'istituto appena citato, verificherà la posizione contributiva del datore e in caso di esito positivo ne riconoscerà l'agevolazione.
Successivamente l'INPS stabilirà l'importo mensile e la durata del beneficio dandone opportuna comunicazione al datore di lavoro, così come in caso negativo ne comunicherà le cause che ne hanno ostacolato il riconoscimento.