Agevolazioni fiscali per successioni e donazioni

Agevolazioni fiscali per successioni e donazioni

Il Dlgs 139/2024 ha modificato l’articolo 3, comma 4-ter, della legge 346/1990 prevedendo l’esclusione dalle imposte sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento gratuito di aziende e partecipazioni societarie a favore di coniuge e discendenti, sia in vita che dopo la morte.

In particolare, l’agevolazione in commento riguarda tre situazioni specifiche:

1. Trasferimento di quote di società di capitali: è necessario acquisire o rafforzare il controllo della società e mantenere questa condizione per almeno cinque anni;

2. Trasferimento di quote di società di persone: è necessario trasferire e mantenere per cinque anni la “titolarità” della quota;

3. Trasferimento di aziende o rami d’azienda: gli eredi o beneficiari devono continuare l’attività per almeno cinque anni.

Ogni tipo di trasferimento ha requisiti diversi che devono essere rispettati per usufruire dell’agevolazione.

I beneficiari sono tenuti a presentare una dichiarazione apposita insieme alla dichiarazione di successione, all’atto di donazione o al patto di famiglia.

Se non vengono rispettate le condizioni previste, l’imposta verrà applicata come quella ordinaria, con aggiunta di interessi e di una sanzione del 30% (articolo 13, Digs 471/1997).

Questa modifica legislativa serve a risolvere alcune difficoltà che sono emerse negli ultimi anni; in particolare, si chiarisce che non solo l’acquisizione, ma anche l’integrazione del controllo (cioè, il rafforzamento di una posizione di controllo già esistente) può beneficiare dell’agevolazione.

Inoltre, si stabilisce che l’obbligo di continuare l’attività d’impresa si applica solo nel caso del trasferimento di un’azienda, mentre nel caso del trasferimento di partecipazioni societarie non è necessario verificare se la società stia effettivamente svolgendo attività imprenditoriale al momento del trasferimento.

La prassi amministrativa, però, ha adottato una posizione diversa, come evidenziato dalla Risposta all’interpello 552/2021 fornita dall’agenzia delle entrate, che ha negato l’esenzione a quei trasferimenti che non permettono al beneficiario di controllare una società che si configuri come «realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale».

La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione restrittiva, escludendo l’agevolazione per il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali non residente, che era considerata “a gestione statica”.

Questa decisione si rifà a quanto già sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 120/2020, che aveva evidenziato delle problematiche nell’applicazione della norma in base alla sua presunta logica legislativa.

Il Dlgs 139/2024, invece, ripristina l’interpretazione originaria e letterale dell’agevolazione, ignorando le più recenti interpretazioni restrittive.

Inoltre, la nuova disposizione chiarisce che l’agevolazione si applica anche alle partecipazioni in società residenti in paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in altri paesi inclusi nella “white list”.

Avv. Dott. Angelo Pisciotta