La legge 3 del 27 gennaio 2012 disciplina le situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza dei soggetti esclusi dal fallimento: comuni cittadini, consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali, o imprenditori commerciali molto piccoli che non raggiungono i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento.
Le procedure sono tre: piano del consumatore, accordo di composizione delle crisi e liquidazione.
- Il piano del consumatore
È la prima delle procedure previste dalla legge 3 ed è rivolta ai soli consumatori, ossia alle persone fisiche che si sono indebitate per motivi personali o per scopi estranei all’attività d’impresa o commerciale eventualmente svolta. Le ragioni possono essere le più diverse: dalle spese mediche alle vacanze.
È una procedura di natura concordataria ma senza voto dei creditori, ai quali è consentito solo sollevare contestazioni. In altre parole, i creditori sono soggetti eventuali della procedura, i cui soggetti necessari sono solo il debitore, il giudice e l’Occ. Il debitore formula una domanda relativa a una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal contenuto libero; e la presenta, attraverso l’Occ, al giudice competente, il quale accerta la meritevolezza del debitore e procede all’omologazione del piano verificandone la fattibilità.
- L’accordo di composizione
Questa procedura può essere utilizzata da tutti i soggetti esclusi dal fallimento e quindi sia dagli imprenditori non fallibili che dai professionisti e dai consumatori. Quindi, questi ultimi possono scegliere fra il piano del consumatore, riservato esclusivamente a loro, e l’accordo di composizione. A differenza del piano, l’accordo richiede il voto favorevole dei creditori: per l’esattezza, in una maggioranza pari al 60% dei crediti ammessi al voto. Per i creditori può essere preferibile un pagamento spontaneo, anche se ridotto, piuttosto che una procedura esecutiva costosa e con tempi ed esiti imprevedibili.
Per il consumatore, in linea di principio, il piano appare preferibile, perché non richiede il voto dei creditori, ma è forse più aleatorio, poiché la sua omologazione è rimessa alla valutazione del tribunale. Nel caso dell’accordo, invece, l’elemento decisivo è il voto dei creditori, del quale il tribunale deve prendere atto: il consumatore sarà quindi più tentato dall’accordo nei casi in cui potrà confidare nel voto favorevole della maggioranza.
- La liquidazione
Come l’accordo di composizione della crisi è assimilabile al concordato preventivo, così la liquidazione lo è al fallimento, del quale riproduce e riprodurrà, mutatis mutandis, svolgimento e finalità. Questo vuol dire che, in linea di massima, la liquidazione è funzionale alla pura e semplice vendita dei beni che compongono l’attivo, per ripartirne il ricavato fra i creditori.
Palermo, 15 dicembre 2020 Avv. Dott. Angelo Pisciotta