Dal 30 aprile 2025 al 30 settembre 2025, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di determinate categorie di reddito conseguite nell’anno 2024, potranno presentare il Modello 730/2025 – dichiarazione dei redditi semplificata.
La dichiarazione potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate (solo dichiarazione precompilata) o tramite un Caf o un professionista o un sostituto d’imposta (dichiarazione precompilata o ordinaria)
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it), fermo restando che, in tale area web dedicata, il contribuente può fruire sia della modalità di compilazione ordinaria sia della modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata.
È prevista la possibilità di compilare il 730/2025 in forma congiunta, se entrambi i coniugi possiedono solo determinati redditi (ad esempio, pensionati o lavoratori dipendenti) e se almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o in caso di decesso di uno dei coniugi che sia avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le novità di rilievo
Di seguito sono riportate alcune delle principali novità contenute nel modello 2025:
- sono stati aggiunte nuove tipologie di redditi dichiarabili quali i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M) e le plusvalenze di natura finanziaria (quadro T), mentre i redditi a tassazione separata da quest’anno vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D;
- da un lato, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef sono stati ridotti a tre e, dall’altro, sono state rimodulate sia le detrazioni per redditi da lavoro dipendente sia le detrazioni per oneri;
- per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Iap, considerati congiuntamente, non concorrono in toto ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- i redditi da locazioni brevi sono assoggettati a cedolare secca con aliquota al 26%nel caso di opzione per tale tipo di regime (l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi);
- il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti partecipa al reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
- il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- i redditi prodotti dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) in presenza di determinate condizioni;
- per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70% e, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale, mentre, per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo presentando una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023 entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024;
- l’aliquota dell’Ivie è fissata all’1,06%e quella dell’Ivafe, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato, l’aliquota è del 4 per mille annuo.
Il modello ordinario 2025
In alternativa al modello 730 precompilato messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate, il contribuente può utilizzare il modello 730 ordinario ovvero il modello Redditi.
Va chiarito che, in ogni caso, se il contribuente per il quale l’agenzia delle Entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ha percepito nel 2024 altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può avvalersi del 730 precompilato, ma deve presentare il modello Redditi ordinario o, a sua scelta, modificare il modello Redditi precompilato. In pratica, i titolari di partita iva NON potranno presentare il modello 730.
Nel caso in cui l’agenzia delle Entrate non gli abbia predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio, perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi), il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie tramite il modello 730, ove possibile, oppure il modello Redditi, a meno che non rientri nei casi di esonero.
I rimborsi e le trattenute
Nel caso del contribuente lavoratore dipendente, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettua i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, di imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre.
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Tuttavia, se il contribuente chiede che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene sia dovuto.
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista trasmette il modello F24 in via telematica all’agenzia delle Entrate o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure in via telematica utilizzando i servizi online dell’agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Viceversa, se da tale dichiarazione presentata con la modalità senza sostituto emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito a partire dal mese di dicembre direttamente dall’amministrazione Finanziaria.
I controlli sulla versione precompilata
I controlli sugli oneri detraibili o deducibili del modello 730/2025 in versione precompilata sono differenziati a seconda che il modello sia presentato senza modifiche oppure con modifiche che influiscono sul reddito o sull’Irpef e a seconda che il 730 sia presentato direttamente tramite il sito web dell’agenzia delle Entrate o tramite sostituto ovvero tramite Caf o professionista abilitato.
Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell’agenzia delle Entrate oppure al sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non si effettueranno i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’agenzia delle Entrate, mentre, in caso di modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sugli oneri comunicati all’agenzia delle Entrate che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, i controlli documentali verranno effettuati sui soli documenti che hanno determinato la modifica.
Quando il 730 precompilato viene presentato mediante Caf o professionista senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, mentre, nell’ipotesi di modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’agenzia delle Entrate, tranne le spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato sui soli documenti di spesa non indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali possono riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.
L’agenzia delle Entrate può sempre chiedere al contribuente i documenti necessari per verificare se ricorrono i requisiti soggettivi per fruire di alcune agevolazioni (ad esempio, può essere verificata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale).
I contribuenti obbligati
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione modello 730/2025 se ha conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientra nelle ipotesi di esonero espressamente previste.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta e qualora siano stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione può essere presentata anche in caso di esonero per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2024.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2024 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi, alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M, oltre alle plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.
Infine, possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (Ivafe, Ivie e Imposta cripto-attività), i quali compilano il quadro W.
I contribuenti esonerati o esclusi
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che soddisfa due requisiti:
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a euro 10,33.
Devono presentare il modello Redditi persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che:
- nel 2024 hanno percepito redditi derivanti da produzione di agroenergie che non si considerano produttive di reddito agrario o redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, o redditi di lavoro autonomo per i quali è necessaria la partita Iva o redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 del Tuir ovvero redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 o ancora redditi provenienti da trust in qualità di beneficiario;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modello 770;
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- nel 2024 hanno percepito redditi da pensione ex articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir erogati da soggetti esteri, trasferendo in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni sud Italia e delle isole (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia);
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, tranne gli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.
Oneri e spese
Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2024 che danno diritto a una detrazione d’imposta ovvero a una deduzione dal reddito (ad esempio, contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge).
Relativamente alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione compete a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
La disposizione non vale per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile con prova cartacea della transazione/pagamento (ad esempio, ricevuta bancomat, estratto conto), ovvero, in mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
La detrazione del 19% per spese mediche spetta solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
9 aprile 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta