Per il periodo d’imposta 2025, il reddito d’impresa dichiarato dalle società ed enti commerciali (sia residenti che non residenti in Italia), può essere assoggettato ad aliquota ridotta pari al 20%.
Come è noto, l’IRES è l’imposta sul reddito delle società e possono fruire dell’agevolazione in commento le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR e, precisamente:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
L’agevolazione spetta se vengono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- accantonamento in apposita riservadi una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
Caratteristiche degli investimenti
Tipologia di beni: si tratta dei macchinari intelligenti interconnessi e dei software e altri beni immateriali correlati indicati negli allegati A e B della L. 232/2016 e nell’art. 38 DL 19/2024 conv. in L. 56/2024.
Tempistica degli investimenti
Devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Ammontare degli investimenti
Non devono, in ogni caso, essere inferiori a € 20.000
Sono anche previste le seguenti ulteriori condizioni:
- numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in base ai criteri della c.d. “super deduzione” per nuovi assunti in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- nessun ricorso a cassa integrazione ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 148/2015);
Gli enti non commerciali possono fruire della riduzione dell’aliquota limitatamente all’imposta riferibile al reddito di impresa.
Le disposizioni di attuazione saranno adottate con apposito decreto.
Si decade dall’agevolazione in caso di:
- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Chi si avvarrà dell’Ires al 20% prevista dalla legge di bilancio 2025, dovrà trattenere per cinque anni i cespiti acquistati pena la decadenza del beneficio, non essendo previste clausole di salvaguardia se si effettuano investimenti sostitutivi.
Sono escluse dall’agevolazione le società e gli enti in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2024, nonché i soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari.
22 gennaio 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta