Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha implementato il primo modulo di riforma dell’IRPEF e di altre misure connesse, come stabilito dalla Legge Delega n. 111 del 2023: attraverso la Circolare n. 2 del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle norme introdotte o modificate da tale decreto delegato.
Inizialmente, viene esaminato l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 216, il quale, per l’anno d’imposta 2024, modifica gli scaglioni IRPEF riducendoli da quattro a tre per tale periodo d’imposta.
La modifica degli scaglioni IRPEF comporta principalmente l’aumento del primo scaglione da 15.000 a 28.000 euro, assorbendo così il precedente secondo scaglione. Per tale nuovo primo scaglione è prevista una tassazione al 23% quando invece, in precedenza, sul secondo scaglione ora assorbito era prevista un’aliquota IRPEF del 25% per il 2024.
Questo intervento porta ad un risparmio massimo di IRPEF di 260 euro, che rappresenta il 2% di differenza tra l’aliquota del 23% e del 25% applicata alla differenza tra il primo e il secondo scaglione prima della modifica in commento, pari a 13.000 euro.
Il secondo intervento del decreto delegato riguarda la detrazione stabilita dall’articolo 13 del DPR n. 917 del 1986 concessa ai contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, escluse le pensioni e gli assegni a queste equiparati e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera l’ammontare di euro 15.000.
Con l’aumento della detrazione da 1.880 a 1.955 euro, viene estesa l’area cosiddetta “no tax”, cioè la porzione di reddito esente da tassazione, che passa a 8.500 euro per il 2024, rispetto ai 8.173,91 euro precedentemente previsti.
L’Agenzia delle entrate fa notare che, visto che la modifica si applica solo al primo periodo dell’articolo 13, del DPR n. 917 del 1986, le altre disposizioni dell’articolo 13 restano in vigore, incluso il comma 6-bis che prevede che il reddito complessivo vada assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
È importante considerare che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali nonché delle detrazioni, così detto “reddito di riferimento”, si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva dai forfetari e della quota di agevolazione ACE.
Il decreto delegato apporta modifiche anche al requisito necessario per ottenere il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020.
Tale norma dispone che ai lavoratori dipendenti «qualora l’imposta lorda …….. sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ……. è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari ……. ad 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro».
Visto, quindi, che la detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 è stato oggetto di modifica come sopra si è appena detto, con un aumento della stessa detrazione di euro 75 (euro 1955 – euro 1.880), il decreto legislativo n. 216 del 2023 dispone che il trattamento integrativo spetta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi richiamati dalla norma, sia superiore a quello della detrazione di cui all’articolo 13 comma 1, del DPR n. 917, diminuita di euro 75.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2023 apporta modifiche anche alla disciplina delle detrazioni per oneri, disponendo una riduzione di 260 euro dell’importo detraibile dall’imposta per il periodo d’imposta 2024 per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Questa riduzione non coinvolge tutte le detrazioni, bensì solo quelle indicate dalla norma.
La riduzione in commento va operata sull’importo della detrazione come già determinata in base a quanto stabilito dall’articolo 15 del DPR n. 917 del 1986 che dispone che la detrazione di cui allo stesso articolo 15 spetta:
per l’intero ammontare se il reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, non supera l’importo di 120.000 euro;
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro 240.000, diminuito del reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ed euro 120.000, quando il reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, è superiore ad euro 120.000.
Con riferimento alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, il decreto legislativo n. 216 del 2023 ha stabilito che il termine entro cui le Regioni e le Province autonome possono aumentare l’aliquota dell’addizionale è stato posticipato al 15 aprile 2024 e che solamente per il 2024, le Regioni e le Province autonome possono determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF in base agli scaglioni di reddito del 2023: se entro il 15 aprile 2024 non verranno apportate le suddette modifiche, l’addizionale regionale all’IRPEF per il 2024 sarà calcolata secondo gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.
In seguito, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome sono tenute ad inviare i dati sulle variazioni dell’addizionale regionale IRPEF al Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione sul sito è posticipato al 15 maggio 2024: se tali informazioni non vengono caricate sul sito del MEF, non saranno applicate sanzioni né interessi.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’IRPEF, il decreto delegato impone ai Comuni di adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024 per l’anno 2024 ed entro la stessa scadenza, i Comuni hanno la facoltà di stabilire, solo per il 2024, aliquote differenziate dell’addizione comunale, basate sugli scaglioni di reddito IRPEF in vigore nel 2023, come già menzionato.
Nel caso in cui la decisione di modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale non venga comunicata entro il 20 dicembre 2024 per la pubblicazione sul sito del MEF, le aliquote del 2023 rimarranno in vigore.
Infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il decreto legislativo delegato n. 216 del 2023 ha abrogato la disciplina dell’aiuto alla Crescita Economica (ACE) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, stabilendo che, fino a quando gli effetti saranno esauriti, rimarranno in vigore le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
È bene ricordare, a tal proposito, che l’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, ovvero trasformata in un credito d’imposta applicando su tale eccedenza le aliquote IRPEF e IRES.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Visto quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2023 si ritiene che l’eccedenza ACE che dovesse risultare dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, possa essere utilizzata come appena sopra indicato.
Palermo, Roma, 21 febbraio 2024
Avv. Dott. Angelo Pisciotta