Come è noto, dal 1° gennaio 2024, la nuova ZES (Zona Economica Speciale) unica per il Mezzogiorno sostituisce le 8 Zone economiche speciali precedentemente istituite nei territori del Mezzogiorno.
Per accedere al contributo, che viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
L’ordine cronologico della presentazione non sarà rilevante per la prenotazione dei fondi. Laddove le domande dovessero superare i fondi a disposizione, sarà applicato un criterio di riparto tra tutti gli aventi diritto, con riduzione del beneficio. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale del credito spettante.
Sono agevolabili gli investimenti, il cui costo complessivo non sia inferiore a 200.000 euro, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite, nonché nell’acquisto di terreni e nell’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è pari a 100 milioni di euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il codice di attività determina l’ammissibilità dell’impresa e richiede di mantenere l’attività per almeno cinque anni.
Vincolo di cinque anni mobile
Le imprese che ricevono benefici devono mantenere l’attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. Se il termine non viene rispettato, il credito d’imposta viene revocato.
La revoca si verifica anche se i beni oggetto dell’agevolazione non vengono utilizzati entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o all’ultimazione; in questo caso, il credito d’imposta viene rideterminato escludendo i beni non utilizzati dagli investimenti agevolati.
La stessa rideterminazione si applica se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a scopi diversi dall’attività dell’impresa o allocati in strutture produttive diverse da quelle che hanno ottenuto l’agevolazione.
Leasing al netto della manutenzione
Gli investimenti effettuati tramite leasing sono ammissibili e per calcolare il credito d’imposta che spetta al beneficiario, è necessario considerare il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Anche nel caso di beni acquisiti tramite leasing finanziario, la rideterminazione del credito d’imposta si applica anche se l’impresa non decide di acquistare il bene.
Settori e imprese interessati
Possono accedere all’agevolazione in argomento tutti i soggetti, sia costituiti sotto forma di società di capitali, società di persone e sia le ditte individuali di tutti i settori, tranne le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), delle infrastrutture relative, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo che, quindi, non potranno accedere al credito d’imposta.
Per determinare se un’azienda è esclusa in base al settore di appartenenza, l’Agenzia delle Entrate si baserà sul codice attività, incluso nella tabella Ateco, indicato nel modulo di comunicazione per richiedere il credito d’imposta, che si riferisce alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, non potranno usufruire del beneficio.
Le percentuali di aiuto
Il bonus sarà pari, per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, al 60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese e al 40% per le grandi imprese; in Molise, Basilicata e Sardegna al 50% per le piccole imprese, 40% per le medie imprese e al 30% per le grandi imprese.
Infine, al 35% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese e al 15% per le grandi imprese per gli investimenti eseguiti in Abruzzo.
3 febbraio 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta