La legge di bilancio per l’anno 2025, all’art. 1, comma 186, prevede che ai soggetti che si
iscrivono per la prima volta nel corso dell’anno 2025 alle gestioni degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali e dichiarano redditi d’impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all’INPS, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
Come è noto, gli artigiani e i commercianti all’avvio della propria attività devono iscriversi
all’apposita Gestione speciale INPS (Gestione Artigiani e Commercianti) e versare i relativi contributi previdenziali che sono in parte fissi (4 rate trimestrali da versare rispettivamente: la prima rata entro il 16 maggio per il primo trimestre; la seconda rata entro il 20 agosto per il secondo trimestre; la terza rata entro il 16 novembre per il terzo trimestre; la quarta rata entro il 16 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre) ed in parte variabili per la quota parte di reddito che eccede l’imponibile annuo
minimo di € 18.415,00.
I contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha determinato l’iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel
periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione.
Costituiscono redditi d’impresa non solo quelli che derivano dall’esercizio, per professione
abituale, delle attività indicate nel codice civile (art. 2195 c.c.), ma anche quelli derivanti
dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi (art. 55 DPR 917/86).
Ricordiamo che due pronunce della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la n. 3637 del 13
febbraio 2020 e la n. 3829 del 14 febbraio 2020, confermano un precedente orientamento giurisprudenziale, che vale la pena ricordare, secondo il quale l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e
prevalenza.
Per i soci di s.r.l., secondo l’INPS la base imponibile è costituita dalla parte del reddito
d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, o alla quota del reddito
attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Detti redditi, secondo la circolare INPS 23 maggio 2006 n. 75, devono essere integrati anche con redditi eventualmente derivanti dalla partecipazione a s.r.l. Secondo la giurisprudenza, invece, sono da assoggettare a contribuzione solo i redditi che derivano da attività di lavoro e non quelli che conseguono alla mera partecipazione a
società di capitali: il concetto di “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF” deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione (App. L’Aquila 25 giugno 2015 n. 752; App. L’Aquila 25 giugno 2015 n. 774).
Tornando all’agevolazione in commento, la riduzione contributiva è concessa ad artigiani e
commercianti, esclusi quindi gli amministratori di srl, per un massimo di 36 mesi, senza soluzione di
continuità di contribuzione dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
La richiesta per ottenere la riduzione dovrà essere presentata in via telematica e si attendono
le istruzioni dell’INPS in merito.
È appena il caso di ricordare un’altra agevolazione che riguarda i lavoratori ultrasessantacinquenni (titolari di impresa o collaboratori familiari) già pensionati presso le gestioni INPS, che continuano a svolgere lavoro autonomo, i quali possono chiedere all’INPS di pagare la metà della contribuzione dovuta (art. 59, c. 15, L. 449/97).
Tale agevolazione spetta anche ai titolari
di assegno di invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità.
Da ultimo, si segnala che la riduzione contributiva del 50% è alternativa all’altro incentivo
previdenziale previsto per i contribuenti che adottano il regime forfettario, i quali possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti.
Si fa notare che, in ogni caso qualora i contributi versati dovessero risultare inferiori ai
minimali previsti l’accredito pensionistico, in termini di anzianità contributiva, potrebbe risultare ridotto.
13 gennaio 2025
Avv. Dott. Angelo Pisciotta