Autoliquidazione Inail

Autoliquidazione Inail

Ogni anno, gli artigiani senza dipendenti e i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pagano il premio INAIL attraverso l’autoliquidazione. Grazie a ciò, si determina e si versa direttamente il premio dovuto.

Con l’autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’INAIL anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Successivamente alla pubblicazione da parte dell’INAIL della “Guida all’autoliquidazione 2022-2023”, prendono il via le attività annuali volte a calcolare e versare i premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

A norma delle vigenti disposizioni, le spese dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono ad esclusivo carico dei datori di lavoro, i quali devono effettuare il versamento dei corrispondenti premi all’INAIL, pena l’applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda gli apprendisti, invece, l’importo del premio INAIL è compreso nei contributi versati all’INPS.

L’autoliquidazione dei premi INAIL comporta due operazioni:

  1. il pagamento del premio (regolazione anno 2022 + rata anno 2023);
  2. la presentazione della denuncia delle retribuzioni.
  3. Il testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro stabilisce che occorre versare i premi INAIL anticipatamente, per ciascun anno solare (o per la minor durata dei lavori), sulla base dell’importo delle retribuzioni che saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l’anno (o durante il minor periodo cui si riferiscono i premi).

L’autoliquidazione è quindi caratterizzata dalle seguenti attività:

  1. denuncia, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente;
  2. determinazione del saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell’importo della regolazione del premio per l’anno precedente (2022) e calcolo dell’importo della rata anticipata per l’anno corrente (2023);
  3. pagamento, con un unico versamento, dell’importo dato dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata, calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

Tale procedura di autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate, i quali dovranno essere calcolati e versati in modo autonomo entro il 16 febbraio 2023.

Sono esclusi dall’autoliquidazione i “premi speciali unitari” come per esempio alunni/studenti, soggetti impegnati nel volontariato ai fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità e percettori reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività.

Ai fini dell’autoliquidazione, l’INAIL rende disponibili alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo premi” per la determinazione del premio, il quale viene calcolato applicando il tasso di premio reso noto dall’INAIL, sulle retribuzioni imponibili che vengono denunciate.

Per lo svolgimento delle operazioni di autoliquidazione, l’INAIL mette a disposizione dei datori i seguenti servizi telematici:

  • ALPI on line;
  • Invio Telematico Dichiarazione Salari;
  • Riduzione presunto;
  • Richiesta basi di calcolo;
  • Fascicolo aziende “Comunicazioni basi di calcolo”;
  • Visualizza basi di calcolo.

Inoltre, per le PAN (posizione assicurativa navigazione) sono disponibili i servizi di:

  • Visualizzazione elementi di calcolo;
  • Invio delle retribuzioni e calcolo del premio;
  • Riduzione presunto;
  • Richiesta certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Per l’anno 2023, il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio, fatta salva la possibilità di chiedere la rateazione in quattro rate.

Entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve presentare per via telematica la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione di pagamento in quattro rate.

Nel compimento delle operazioni collegate all’autoliquidazione 2022/2023, bisogna tener conto del decreto del Ministro del lavoro del 9 giugno 2022 che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.

Infine, si segnala che a partire da quest’anno, la trasmissione dei dati retributivi è stata eseguita con un nuovo tracciato in formato “Json”; è quindi possibile inviare i dati sia nel formato “Json” sia nel formato “txt”. Dalla prossima autoliquidazione sarà consentito l’invio solo nel nuovo formato “Json”.

Palermo, 02 gennaio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta